in fede Torino li venticinque Settembre Millesettecento
ottanta quattro. Per d. o.
Ill.moSig.e Conte Presidente Se–
natore Delegato= sigillare
manualm.teFiorio
Seg.ro. Per
la concessione del Tumulo a favore del Sig. Paolo Antonio
Delleani della parte Città, e suoi Successori con la facoltà
di fare apporre nel Portico Superiore le sue armi, ed iscri–
zioni si è da me fissata la retribuzione alla somma di lire
cinquecento dico
L.
500. Torino li 19 Settembre 1784 = sot–
toscritto Dellala di Beijnasco Architetto di S.M.
MANIFESTO
DELLA CITTÀ DI TORINO
CONCERNENTE LA RlORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE
QUANTO Al DEFUNTI - 31 OTTOBRE 1829
TORINO. Per gli EREDI BOTTA stampatori della Città.
LA CITTÀ DI TORINO
CONTESSA DI GRUGLIASCO - SIGNORA DI BEINASCO
Nello avvicinarsi dell'epoca, in cui coll'approvazione della
superiore Autorità Ecclesiastica, e Secolare sarà posto in
esercizio il nuovo Campo Santo, reputa conveniente di fa–
re conoscere il metodo, che dopo le più ponderate rifles–
sioni ha stabilito, onde esimere le famiglie degli estinti da
parecchie di quelle cure, a cui erano per lo passato sogget–
te nel farne seppellire le spoglie, ed eziandio prevenire
qualunque abuso.
1.
0
Mediante la consegna al Chirurgo della salute pubblica
nel palazzo della Città, ed alla Segreteria della Città, Dica–
sterio dello Stato Civile, e mediante pagamento come in–
fra all'Art. 3.
0 ,
sarà fatta dal Chirurgo la visita al cadavere
senza percezione di emolumento, e a diligenza dell'Uffi–
cio dello Stato Civile sarà provvisto alla casa del defunto il
feretro, e dai seppellitori, e dalle donne servienti, saranno
prestati i servizi che loro incumbono senza percezione di
retribuzione, o pretesa di spoglio qualunque del defunto.
2.
0
All'emolumento che si corrisponde ai sig. Parroci per
la sepoltura si aggiungeranno
L.
2.40. c. pel trasporto del
cadavere dalla casa alla Chiesa Parrocchiale; se però il de–
funto non avrà compiti gli anni 7, tale retribuzione che ap–
partiene ai seppellitori sarà solamente di 1.20.
Quando per la qualità solenne della funzione funebre, il
giro della sepoltura è più lungo del solito, allora la retribu–
zione da pagarsi per i sotterratori sarà doppia.
MANIFESTO
DELLA CITTA DI TORINO
CONCERNENTE LA RlOitGANIZZAZION.E
DEL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE
QUANTO AI DEFUNTI
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TORINQ
_Per gli El\lmt
BorrA stampatori
della
Città.
Per la sepoltura dei militari sino e compreso il grado di ser–
gente, e per quella dei carcerati, la retribuzione suddetta è
fissata a soli centesimi sessanta.
Qualora la sepoltura non segua nella Città, o nei borghi, le
retribuzioni come sovra saranno ridotte la prima a
11.
1.20,
e la seconda a centesimi 60.
Ove però avesse luogo la funzione funebre senza che nella
medesima sia chiamato il servizio dei seppellitori, incum–
be loro l'obbligo di seguire il convoglio del defunto, erice–
veranno la stessa retribuzione come se l'avessero portato,
qualunque siane l'età e la condizione.
3.
0
Nel fare la consegna all'Ufficio dello Stato Civile di una
persona defunta, secondo fu sin ora praticato, si pagherà
contemporaneamente la somma corrispondente alla lun–
ghezza del feretro, che si richiederà come infra:
.
Dalle onde 30 alle 44 .
L.
10
Dalle
»
15 alle 30
.
»
7.50
Dalle
»
10 alle 15 .
»
5.50
4.
0
L'Ufficio rilascierà un ordine al capo seppellitore, il
quale farà tosto trasportare alla casa in cui giace il cadavere
del defunto consegnato, un feretro colle dimensioni a
quello proporzionate.
5.
0
Gli abitanti del territorio soggetti alla direzione spiri–
tuale delle Parrocchie dei sobborghi di Po, e di Dora, e dei
quali i defunti non sono serviti, nè deposti in feretro dai
seppellitori della Città, pagheranno, nella consegna pre–
scritta all'articolo primo, la somma di
L.
8.50 pel f eretro di
1.a
serie
L.
6 pel
»
2.a
»
L.
4
pel
»
3.a
»
Il feretro però loro sarà solamente rimesso nel sito ove si
sogliano condurre i defunti in cassa per la sepoltura.
6.
o
Simile somma pagheranno le persone che non profes–
sano la Religione Cattolica, quando il defunto non è depo–
sto in feretro dai detti seppellitori.
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