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VITTORIO AMEDEO

PER

GRAZIA

DI Dio

RE

m

SARDEGNA,

nr CIPRo,

E DI

G ERUSALEMME; DucA

DI

SAVOIA~

Dl

MONFERRATO

EC.; PRINCIPE

D.I PIEMONTE

EC.

Q

uanto

è

fconvenevole alla maefta,

e

all'onore

de' {agri Tempj

di

riporre indi!tintamente

i

cadaveri nell'interno delle Chiefe , altrettanto

perniciofo alla pubblica falute

è

ftato fperimentato l'ufo

eli

feppellirli dentro di quelle , e ne'

Gti

fotterranei ,

od

altri

ad elre adjacenti: 1mpegnata pertanto

la

fovra–

na noftra

Autorici ad apportare

il

più efficace riparo

a un difordine così pregiudiziale , abbiamo creduto

d.i

non potervì provvedere pid opportunamente , che ri–

clùamando all' 61fervanza la difpofizione

de!Ie antiche

leggi~

colle

quali

era rigorofamente vietato

di

feppel-

lire

Metropoli, i Vescovi, che morissero in essa Città, e le altre

persone nominatamente eccettuate nella Lettera Pastora–

le a tale oggetto pubblicata.

III. Confermiamo per la Casa Reale la destinazione fatta

dal Re Vittorio mio Avolo di gl. mem. dei Regj Sepolcri

nella parte inferiore della Chiesa di Soperga.

IV. Ai feudatarj de' luoghi, ed ai particolari patroni, o fon–

datori di Chiese Parrocchiali situate fuori di dettà Città, sa–

rà permesso di eleggere la sepoltura per se, o per altri di lo–

ro famiglia ne' luoghi de' feudi, e dove sono situate le

Chiese patronati, ed in caso di fattane elezione, potranno

ivi trasportarsi, e seppelirsi i loro cadaveri.

V. Sarà pertanto nulla, e di niun effetto ogni altra elezione

di sepoltura, la quale venisse a farsi da alcuna delle perso–

ne non eccettuate, fuori de' pubblici Cimiterj come sopra

destinati.

VI. Trattandosi di provvidenza, che ha per oggetto la pub–

blica utilità, dichiariamo altresì di niun effetto tutte le ele–

zioni di sepoltura fatte per lo passato da qualsivoglia per–

sona, tanto per se, che per altri, abolendo in conseguenza,

come aboliamo tutti i sepolcri particolari, gentilizj, fami–

gliari, e di qualunque altro nome, stabiliti per qualsivoglia

dritto, privilegio, o consuetudine, e per questo effetto de–

roghiamo ad ogni atto d'ultima volontà, contratto, stabili–

mento, ed altri titoli eziandio onerosi, che potessero esser–

vi in contrario.

VII. Rispetto alle persone, e famiglie, le quali hanno il

dritto di sepolcri particolari, o sono legittimamente in pos–

sesso di qualche tumulo, vogliamo, che ne' nuovi Cimiterj

debba essere loro gratuitamente assegnato a titolo di sur–

rogazione, ed in proprietà un sito separato, e distinto.

VIII. Sopra i siti de' particolari sepolcri sarà permessa

l'esteriore apposizione di segni, iscrizioni, ed altre divise

per indicarne, ed accertarne la propria, e precisa destina–

zione.

IX. Commettiamo al Senato nostro di Piemonte di pre–

scrivere le regole da osservarsi circa il tempo, ed il modo

del trasporto de' cadaveri ne' nuovi Cimiterj, e di dare ogni

altra provvidenza, che stimerà opportuna per la esecuzio–

ne delle Reali nostre determinazioni, conferendo allo

stesso Magistrato non solo la cognizione d'ogni controver-

sia, ed incidente, che potesse insorgere in dipendenza del–

le presenti, ma anche la privativa autorità di conoscere, e

provvedere in qualunque caso, che sia per occorrere nel–

le Città, e Luoghi dipendenti dalla sua giurisdizione per lo

stabilimento, destinazione, o trasporto de' pubblici Cimi–

terj.

Mandiamo al suddetto Magistrato di registrare le presenti,

le quali comincieranno ad avere la loro esecuzione nel dì

primo di gennaio dell'anno 1778., e di renderle palesi con

un suo Manifesto ai luoghi, e ne' modi soliti. Che tal è no–

stra mente. Dat'in Moncalieri li venticinque del mese di

novembre, l'anno del Signore mille settecento settanta–

sette, e del nostro Regno il quinto.

V. AMEDEO.

v.

LANFRANCHI P.P.,

e primo Consigliere di Stato.

V. DE-MORRI.

V. BOTTON

di Castellamonte.

CORTE.

IL SENATO DI S. M.

in Torino sedente.

Fra le molte sollecitudini, che tengono incessantemente

applicato al vantaggio de' sudditi l'animo clementissimo

del Re nostro Signore, una delle più importanti essendo

quella di allontanare, per quanto si possa, le cagioni, che

naturalmente si oppogono alla conservazione della pub–

blica sanità, abbiamo la giusta soddisfazione di vedere già

riempiuto per questa Metropoli, e suoi Sobborghi un og–

getto tanto essenziale, medianti le utilissime provvidenze,

che viene di dare S. S.

R.

M. colle Regie Patenti de' 25. sca–

duto novembre in conseguenza della costruzione de' pub–

blici Cimiterj a tal fine disposti fuori delle mura di questa

Città; ed essendo Noi incaricati di contribuire all'esecu–

zione di una così salutare prammatica con quelle prescri–

zioni, che possano essere le più appropriate, dopo avere

fatte inserire ne' nostri registri le suddette Patenti, sentito

il sig. Avvocato generale, abbiamo ordinato, ed ordiniamo

in coerenza delle Reali intenzioni osservarsi, ed eseguirsi

quanto è infra disposto.

I.

Non si potrà trasportare ai pubblici Cimiterj alcun cada–

vere, che non sia riposto, e ben chiuso in una cassa da

provvedersi a spese della famiglia del defunto, e per le per–

sone veramente povere dovranno tenersi in ogni Parroc-

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