VITTORIO AMEDEO
PER
GRAZIA
DI Dio
RE
m
SARDEGNA,
nr CIPRo,
E DI
G ERUSALEMME; DucA
DI
SAVOIA~
Dl
MONFERRATO
EC.; PRINCIPE
D.I PIEMONTE
EC.
Q
uanto
è
fconvenevole alla maefta,
e
all'onore
de' {agri Tempj
di
riporre indi!tintamente
i
cadaveri nell'interno delle Chiefe , altrettanto
perniciofo alla pubblica falute
è
ftato fperimentato l'ufo
eli
feppellirli dentro di quelle , e ne'
Gti
fotterranei ,
od
altri
ad elre adjacenti: 1mpegnata pertanto
la
fovra–
na noftra
Autorici ad apportare
il
più efficace riparo
a un difordine così pregiudiziale , abbiamo creduto
d.i
non potervì provvedere pid opportunamente , che ri–
clùamando all' 61fervanza la difpofizione
de!Ie antiche
leggi~
colle
quali
era rigorofamente vietato
di
feppel-
lire
Metropoli, i Vescovi, che morissero in essa Città, e le altre
persone nominatamente eccettuate nella Lettera Pastora–
le a tale oggetto pubblicata.
III. Confermiamo per la Casa Reale la destinazione fatta
dal Re Vittorio mio Avolo di gl. mem. dei Regj Sepolcri
nella parte inferiore della Chiesa di Soperga.
IV. Ai feudatarj de' luoghi, ed ai particolari patroni, o fon–
datori di Chiese Parrocchiali situate fuori di dettà Città, sa–
rà permesso di eleggere la sepoltura per se, o per altri di lo–
ro famiglia ne' luoghi de' feudi, e dove sono situate le
Chiese patronati, ed in caso di fattane elezione, potranno
ivi trasportarsi, e seppelirsi i loro cadaveri.
V. Sarà pertanto nulla, e di niun effetto ogni altra elezione
di sepoltura, la quale venisse a farsi da alcuna delle perso–
ne non eccettuate, fuori de' pubblici Cimiterj come sopra
destinati.
VI. Trattandosi di provvidenza, che ha per oggetto la pub–
blica utilità, dichiariamo altresì di niun effetto tutte le ele–
zioni di sepoltura fatte per lo passato da qualsivoglia per–
sona, tanto per se, che per altri, abolendo in conseguenza,
come aboliamo tutti i sepolcri particolari, gentilizj, fami–
gliari, e di qualunque altro nome, stabiliti per qualsivoglia
dritto, privilegio, o consuetudine, e per questo effetto de–
roghiamo ad ogni atto d'ultima volontà, contratto, stabili–
mento, ed altri titoli eziandio onerosi, che potessero esser–
vi in contrario.
VII. Rispetto alle persone, e famiglie, le quali hanno il
dritto di sepolcri particolari, o sono legittimamente in pos–
sesso di qualche tumulo, vogliamo, che ne' nuovi Cimiterj
debba essere loro gratuitamente assegnato a titolo di sur–
rogazione, ed in proprietà un sito separato, e distinto.
VIII. Sopra i siti de' particolari sepolcri sarà permessa
l'esteriore apposizione di segni, iscrizioni, ed altre divise
per indicarne, ed accertarne la propria, e precisa destina–
zione.
IX. Commettiamo al Senato nostro di Piemonte di pre–
scrivere le regole da osservarsi circa il tempo, ed il modo
del trasporto de' cadaveri ne' nuovi Cimiterj, e di dare ogni
altra provvidenza, che stimerà opportuna per la esecuzio–
ne delle Reali nostre determinazioni, conferendo allo
stesso Magistrato non solo la cognizione d'ogni controver-
sia, ed incidente, che potesse insorgere in dipendenza del–
le presenti, ma anche la privativa autorità di conoscere, e
provvedere in qualunque caso, che sia per occorrere nel–
le Città, e Luoghi dipendenti dalla sua giurisdizione per lo
stabilimento, destinazione, o trasporto de' pubblici Cimi–
terj.
Mandiamo al suddetto Magistrato di registrare le presenti,
le quali comincieranno ad avere la loro esecuzione nel dì
primo di gennaio dell'anno 1778., e di renderle palesi con
un suo Manifesto ai luoghi, e ne' modi soliti. Che tal è no–
stra mente. Dat'in Moncalieri li venticinque del mese di
novembre, l'anno del Signore mille settecento settanta–
sette, e del nostro Regno il quinto.
V. AMEDEO.
v.
LANFRANCHI P.P.,
e primo Consigliere di Stato.
V. DE-MORRI.
V. BOTTON
di Castellamonte.
CORTE.
IL SENATO DI S. M.
in Torino sedente.
Fra le molte sollecitudini, che tengono incessantemente
applicato al vantaggio de' sudditi l'animo clementissimo
del Re nostro Signore, una delle più importanti essendo
quella di allontanare, per quanto si possa, le cagioni, che
naturalmente si oppogono alla conservazione della pub–
blica sanità, abbiamo la giusta soddisfazione di vedere già
riempiuto per questa Metropoli, e suoi Sobborghi un og–
getto tanto essenziale, medianti le utilissime provvidenze,
che viene di dare S. S.
R.
M. colle Regie Patenti de' 25. sca–
duto novembre in conseguenza della costruzione de' pub–
blici Cimiterj a tal fine disposti fuori delle mura di questa
Città; ed essendo Noi incaricati di contribuire all'esecu–
zione di una così salutare prammatica con quelle prescri–
zioni, che possano essere le più appropriate, dopo avere
fatte inserire ne' nostri registri le suddette Patenti, sentito
il sig. Avvocato generale, abbiamo ordinato, ed ordiniamo
in coerenza delle Reali intenzioni osservarsi, ed eseguirsi
quanto è infra disposto.
I.
Non si potrà trasportare ai pubblici Cimiterj alcun cada–
vere, che non sia riposto, e ben chiuso in una cassa da
provvedersi a spese della famiglia del defunto, e per le per–
sone veramente povere dovranno tenersi in ogni Parroc-
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