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30

7.

o

Sebbene, tanto per eseguire il disposto dall'Autorità

Ecclesiastica, quanto per secondare il proprio divisamen–

to, siansi dalla Città destinati parecchi feretri per riporvi i

cadaveri degli indigenti, e trasportarli alla Chiesa, ed al Ci–

miterio, se tuttavia congiunti del defunto, o persone cari–

tatevoli si disponessero alla spesa del feretro, affinché il

cadavere vi sia interrato, qualora consti alla Città dell'indi–

genza con dichiarazione del Parroco comprovante che la

sepoltura seguirà senza che ne sia pagato emolumento,

verrà provvisto il feretro per la somma che segue, cioè:

Per un feretro della prima serie

L.

4.50

della seconda

»

3.

della terza

»

2.

8.

o

I cadaveri degli indigenti dovranno però sempre, a se–

conda degli ordini dell'Autorità Ecclesiastica, essere ripo–

sti nel feretro avviluppati in un lenzuolo, od in difetto nel

panno, o lino, di cui erano coperti vivendo.

9.

o

Siccome il Cimitero di s. Pietro in vincoli continuerà a

sussistere in esercizio pei seppellimenti nei tumuli di pri–

vata proprietà, nulla è innovato sia riguardo al modo di

servirsene, e concederne ad altri la partecipazione, sia

circa al correspettivo per la muratura, e pel dritto d'iscri–

zione.

10.

0

Quelli che hanno acquistato, od acquisteranno qual–

che sepoltura privata nel nuovo Campo Santo, e quelli,

che otterranno dai proprietarii di esse di seppellirvi cada–

veri, pagheranno per l'interramento di cadun cadavere lire

quindici.

11 .

o

La Città riserva alcune aree delle sepolture private al

nuovo Campo Santo, onde disporne a favore di coloro,

che bramassero un sito distinto pel cadavere di un defun–

to, epperciò in tale caso, oltre le lire 15, come sovra per

l'interramento, si pagheranno dai richiedenti altre lire ses–

santa.

Se poi tali richiedenti volessero far apporre una lapide con

iscrizione nel nicchione dipendente dalla sepoltura priva–

ta in cui ottennero una piazza, gliene sarà concessa la fa–

coltà, mediante pagamento di altre lire sessanta.

12.

0

Qualora trattisi del cadavere di un minore di anni 7, le

retribuzioni di cui agli art. 9, 10 e 11 non saranno che della

metà.

13.

0

Li pagamenti sovra menzionati saranno fatti all'Uffi–

zio dello stato civile, il quale promuoverà le analoghe di–

sposizioni, e ne curerà quindi l'esatto adempimento.

14.

o

Il nuovo sistema adottato col presente Manifesto sarà

eseguibile all'indomani della benedizione del Campo

Santo.

Torino addì 31 ottobre 1829.

Per detta

Il/.

ma

Città

Il Decurione Segretario

A.

VILLANIS

VITTORIO AMEDEO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO,

E DI GERUSALEMME; DUCA DI SAVOlA,

DI MONFERRATO EC.; PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

Quanto è sconvenevole alla maestà, e all'onore de' sagri

Tempj di riporre indistintamente i cadaveri nell'interno

delle Chiese, altrettanto pernicioso alla pubblica salute è

stato sperimentato l'uso di seppellirli dentro di quelle, e

ne' siti sotterranei, od altri ad esse adjacenti: impegnata

pertanto la sovrana nostra Autorità ad apportare

il

più effi–

cace riparo a un disordine così pregiudiziale, abbiamo cre–

duto di non potervi provvedere più opportunamente, che

richiamando all'osservanza la disposizione delle antiche

leggi, colle quali era rigorosamente vietato di seppellire i

morti nelle Città, e Luoghi abitati. Per la qual cosa dopo

aver fatti costrurre presso i Sobborghi denominati di Po, e

di Dora due spaziosi Cirniteij, separati bensì, ma non mol–

to discosti dalle mura della città di Torino, siamo venuti

nella determinazione di dare intanto per detta nostra Me–

tropoli, e suoi Sobborghi li seguenti provvedimenti, riser–

bandoci di quelli estendere alle altre Città, e Terre de' no–

stri Stati, tosto che faranno nel caso di metterli in esecu–

zione; epperò colle presenti di nostra certa scienza, ed au–

torità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo

ordinato, ed ordiniamo quanto segue.

I.

Non potrà più darsi sepoltura ad alcun cadavere

nell'abitato della città di Torino, e suoi Sobborghi, ma tut–

ti i cadaveri delle persone, che vi morranno, di qualunque

stato, grado, e condizione siano, a riserva delle infra

espresse, dovranno trasportarsi ne' nuovi Cimiteij, per es–

sere ivi seppelliti secondo il compartimento, che ne verrà

ordinato.

II. Non s'intenderanno compresi in questa legge, oltre la

Casa Reale, ed i Principi del Sangue, gli Arcivescovi della