Whistleblowing – segnalazioni di condotte illecite

La legge 179/2017 tutela il pubblico dipendente o il collaboratore che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni.  Rientrano nella nozione di dipendente pubblico anche i dipendenti di Enti di diritto privato in controllo pubblico, qual è AFC Torino Spa. La tutela è estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori dell’ente.

L’ANAC, con delibera 469 del 9 giugno 2021 ha approvato lo “schema di  Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing)” con l’obiettivo di approfondire i profili relativi alla L.170/2017 nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d. lgs 196/2003).

In coerenza a tali linee guida il CdA ha approvato specifica procedura aziendale.

Consulta la Procedura completa.

Come si articola la tutela

In applicazione della normativa :

      1. L’identità di chi segnala è tutelata ed è sottratta alla misura dell’accesso agli atti.
        L’Ente è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante (anche al fine di evitare misure ritorsive): i dati personali del segnalante devono essere oscurati e la documentazione allegata alla segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e all’accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013.  Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, L’Ente è tenuto a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del “Whistleblower”.
        Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

          • un procedimento penale, l’identità è coperta dal segreto (nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 del codice penale);
          • un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l’identità è segretata fino al termine della fase istruttoria;
          • un procedimento disciplinare interno, l’identità non può essere svelata.
            In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove indispensabile per la difesa dell’incolpato; in caso di diniego (a rivelare l’identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.
        1. Chi segnala non può essere sanzionato, demansionato, licenziato a causa della segnalazione.
          Il segnalante che subisca tali misure disciplinari, o altre azioni discriminatorie e/o ritorsive (o sia destinatario di comportamenti od omissioni con effetti discriminatori o ritorsivi) può comunicarle all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), direttamente o tramite le organizzazioni sindacali: spetterà al datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti adottati nei suoi confronti siano estranei alla segnalazione.
        2. Responsabilità dell’Ente
          L’Ente che non rispetta i due punti precedenti (quindi non tuteli l’identità o agisca contro il segnalante) è soggetto all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
          L’Ente tuttavia non può essere considerato responsabile nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi (es. organi di stampa) e l’identità sia stata svelata da altri (in quel caso la segnalazione non sarà più sottratta all’accesso agli atti di cui si è detto sopra).
        3. La segnalazione deve essere veritiera
          Nessuna tutela è prevista nei casi in cui il dipendente che ha segnalato, venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Nei limiti previsti dalla L. 179/2017, è esclusa la responsabilità qualora, ai fini di adempiere agli obblighi del “wistleblower”, il dipendente sveli segreti d’ufficio, aziendali, professionali, scientifici o industriali, ovvero violi l’obbligo di fedeltà.
        4. La tutela della riservatezza del segnalato
          Al soggetto segnalato, presunto autore della condotta illecita, sono preclusi i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 22 del Reg. Ue n. 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, a ottenerne la cancellazione, a limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità e di opposizione al trattamento) mentre potrà far valere le previsioni dell’art. 160 del D. Lgs. 196/2003, ricorrendo al Garante per far accertare che il trattamento dei suoi dati sia conforme alla normativa.

        Che cosa segnalare

        La L. 179/2017  disciplina:

        • le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l’Ente;
        • le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate nei confronti del segnalante proprio in ragione della segnalazione fatta.

        La segnalazione “Whistleblowing” non sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria (tutte quelle situazioni in cui i dipendenti, nell’espletamento delle loro mansioni, rivestano il ruolo di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e quindi destinatari di un obbligo di denuncia dei reati procedibili d’ufficio, ex art. 331 c.p.p. e artt 361 e 362 c.p. ).

        Come segnalare

        Per effettuare la segnalazione accedi alla piattaforma dedicata  e segui le indicazioni per inserire tutti i dati necessari (le circostanze di tempo e luogo, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi per identificare il responsabile delle condotte segnalate); la piattaforma in uso in AFC, come quella dell’ANAC, garantisce la crittografia dell’identità del segnalante e consente di allegare documenti utili.

        Puoi anche segnalare direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’apposita piattaforma informatica ANAC.

        In alternativa puoi anche denunciare i fatti all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa segnalazione all’Ente o all’Anac.  Se i fatti rientrano tra i reati procedibili d’ufficio, ricorda che i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria

        Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime e non circostanziate.

         

    Domande frequenti (FAQ)

    Cosa significa whistleblowing?

    Il termine inglese whistleblowing indica l’azione di “soffiare il fischietto” ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata.
    In senso più ampio, si intende per whistleblowing l’insieme delle attività di regolamentazione delle procedure volte a proteggere e tutelare il segnalante (whistleblower) e ad incentivare la segnalazione degli illeciti.

    Quali fatti o atti possono essere segnalati?

    Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing.

    Possono essere segnalate tutte quelle situazioni in grado di arrecare danno o pregiudizio all’Ente, come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità, anche riconducibili a violazioni del codice etico e del sistema di controllo interno di AFC Torino S.p.A. (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, mobbing, sprechi, ecc.).

    E’ possibile segnalare anche attività illecite non ancora compiute ma che si ritenga possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti

    Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, che sono disciplinate da altre procedure.

    Chi può segnalare?

    I dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, di AFC Torino S.p.A. che siano o siano stati testimoni, anche indirettamente, di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro.
    In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe), il dipendente può riferire anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa (rivolgendo la segnalazione all’ANAC o all’amministrazione interessata).

    Possono segnalare anche dipendenti o collaboratori di un fornitore dell’ente che ne sia venuto a conoscenza o che ne sia testimone.

     

    Chi riceve e gestisce le segnalazioni?

    Le segnalazioni di condotte illecite  sono ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AFC Torino S.p.A.

    Ove si voglia invece comunicare una misura ritorsiva subita in ragione della segnalazione, occorre inviarLa all’ANAC, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’ANAC,

    E se la segnalazione riguarda il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza?

    In questo caso le segnalazioni vanno inoltrate esclusivamente all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

    Le segnalazioni  possono essere anonime?

    Non ai sensi della normativa di cui alla legge 179/2017 che ha come fine la tutela dell’identità e del trattamento di chi segnala, di chi ci mette la faccia nel riferire situazioni irregolari se non illecite e comunque di danno per l’azienda; eventuali segnalazioni anonime potranno eventualmente essere considerate all’interno di un quadro più ampio di elementi raccolti dall’azienda come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza “ordinari”.

    Come è tutelato il segnalante?

    L’Ente ha l’obbligo di secretare e non diffondere l’identità del segnalante (whistleblower). Nelle piattaforme utilizzate da AFC Torino SpA e dall’ANAC, l’identità non viene neppure comunicata all’Ente e rimane custodita con una chiave telematica all’interno degli archivi informatici.

    Inoltre il dipendente “non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” (Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001).

    L’identità del segnalante può, ad un certo punto, essere rivelata?

    L’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in relazione al procedimento disciplinare interno che l’ente dovesse promuovere verso un suo dipendente in seguito alla segnalazione ricevuta e alle verifiche condotte. L’ente peraltro non potrà procedere con il provvedimento disciplinare se l’identità del segnalante fosse indispensabile al soggetto “segnalato” per difendersi e il segnalante non acconsentisse al suo svelamento.

    Nell’ambito penale invece la legge richiama in maniera espressa l’art. 329 CPP che prevede l’obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l’avvio di un procedimento penale, allora l’identità verrà svelata (non dall’ente ma dall’autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso in quanto l’art. 203 CPP prevede l’inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati (come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).

    Lo stesso vale nel caso di un procedimento di fronte alla Corte dei Conti.

    Una volta ricevuta la segnalazione, cosa succede?

    Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

        • cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell’interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
        • valuta oggettivamente i fatti;
        • chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti, con l’adozione delle necessarie cautele.

    Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare il contenuto della segnalazione (evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza), in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

        • Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto;
        • Ufficio Procedimenti Disciplinari;
        • Autorità giudiziaria;
        • Corte dei conti;
        • ANAC.

    La valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dovrà concludersi entro i termini fissati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Terminata la procedura, il Responsabile potrà utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell’amministrazione, in un’ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Conseguentemente predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

    Che cosa succede se la segnalazione è “una bufala”?

    Abbiamo detto che la segnalazione deve essere circostanziata e veritiera, tale da poter consentire all’azienda di avviare un procedimento di acquisizione di ulteriori elementi al fine di verificare la rilevanza disciplinare ovvero la rilevanza dal punto di vista penale e/o amministrativo contabile. La tutela del segnalante però, decade qualora sia accertata la responsabilità del segnalante per ipotesi di reati di calunnia e/o diffamazione anche solo con sentenza di 1° grado.

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