Whistleblowing – Segnalazioni condotte illecite ex Dlgs 24/2023 e/o contrarie alla parità di genere sul luogo di lavoro

Il termine inglese whistleblowing indica l’azione di “soffiare il fischietto” ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata.
In senso più ampio, si intende per whistleblowing l’insieme delle attività di regolamentazione delle procedure volte a proteggere e tutelare chi segnala (whistleblower) e ad incentivare la segnalazione degli illeciti al fine della loro emersione.

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” il Legislatore ha integrato la disciplina adottata con la legge 179/2017 a tutela di chi segnala condotte illecite di cui è venuto/a a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni di lavoro, ampliando di molto la platea dei soggetti destinatari della tutela, articolando e diversificando i canali di segnalazione, costruendo un sistema più solido di tutele.

Anche l’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 di approvazione delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” ha integrato le precedenti “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing)” già approvato con delibera 469 del 9 giugno 2021  (con la quale ne aveva approfondito i profili relativi alla L.170/2017 nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e d. lgs 196/2003) e ha allestito una pagina assai completa  sul funzionamento dell’istituto del Whistleblowing raggiungibile all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

 

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Anche AFC Torino Spa, con determina 160/2023,  ha rivisto e adeguato la procedura aziendale Whistleblowing, illustrando:

a) il campo di applicazione della disciplina:

i. l’ambito oggettivo, ovvero l’oggetto e i contenuti della segnalazione;

ii. l’ambito soggettivo, ovvero i soggetti che possono effettuare segnalazioni;

b) i canali e le modalità di trasmissione della segnalazione;

c) le misure di protezione e di sostegno di chi segnala;

d) le responsabilità dell’Ente;

e) i risvolti legati alla Privacy dei soggetti coinvolti (segnalante – segnalato);

f) le sanzioni previste nel caso di mancato rispetto delle previsioni.

 

La procedura del Whistleblowing può essere utilizzata anche per segnalare comportamenti discriminatori e contrari alla Parità di Genere che dovessero manifestarsi sui luoghi di lavoro.

Consulta la Procedura completa per effettuare una segnalazione di condotte illecite e ottenere la tutela prevista dalla norma.

 

 

 

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